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informazioni utili

Impianti elettrici

La materia è disciplinata in Italia da una serie di legge e decreti che partono dal 1955 al 2001. Fra questo corpus abbiamo la Legge n. 186 del 01 marzo 1968, che impone la realizzazione degli impianti elettrici ed elettronici, installazioni e macchinari "a regola d'arte", riconoscendo allo stesso tempo alle normative CEI la regola dell'arte. In tempi più recenti questo principio è stato ripreso e sviluppato dalla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 Norme per la sicurezza degli impianti e il decreto del Presidente della Repubblica del 1991, i cui ambiti si estendono anche al di fuori del settore elettrico. I punti salienti della legge sono:

  • la limitazione all'installazione e manutenzione degli impianti a soggetti abilitati, in possesso di requisiti tecnico-professionali riconosciuti;
  • l'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore;
  • l'obbligo di utilizzo di materiale certificato a norme;
  • la necessità di redigere un progetto per gli impianti che superano alcune dimensioni di metratura o sono relative ad impianti particolari(medici, a maggior rischio in caso di incendio o sono ambienti a rischio di esplosione);
  • la protezione dell'utilizzatore da contatti diretti (il contatto con parti normalmente in tensione) e indiretti (parti metalliche che non dovrebbero essere in tensione, come le carcasse degli elettrodomestici);
  • l'obbligo dell'impianto di messa a terra;
  • l'obbligo di installazione dell'interruttore differenziale;

Le norme tecniche che definiscono la modalità di costruzione e installazione dei componenti elettrici in Italia sono redatte dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), che a sua volta recepisce le normative europee (EN).

Esistono in Europa diversi enti con la funzione di certificare la conformità degli apparecchi elettrici con la normativa in vigore. Per l'Italia il più conosciuto e famoso è l'Istituto per il marchio di qualità (IMQ). Per l'Europa è l'European Norms Electrical Certification (ENEC).

 

Le funzioni della messa a terra possono essere:

  1. Messa a terra di protezione
    collegamento imposto dalla norma vigente (D.P.R. 547/55, Legge 46/90 art.7 , Norma CEI 64-8/4) per mantere le masse al potenziale di terra in condizione di normale utilizzo, realizzando una protezione mediante messa a terra
  2. Messa a terra di funzionamento
    collegamento di parti attive del sistema così da sfruttare il terreno come conduttore (es. Trazione elettrica ferroviaria)
  3. Messa a terra per lavori
    collegamento temporaneo per mettere fuori servizio la parte di impianto soggetta a lavori, utilizzando un sistema sicuro e ben visibile

Gli scopi fondamentali della messa a terra sono:

  • Offrire protezione contro la folgorazione indiretta.
  • Agevolare l'intervento dell'interruttore differenziale in caso di guasto verso terra.
  • Proteggere persone e impianti dalla fulminazione e da tensioni elettriche di qualsiasi origine

 

Dichiarazione di conformità per impianti

La dichiarazione di conformità è un documento o meglio un iniseme di documenti con cui l'installatore di un impianto dichiara e certifica che questo è stato compiuto a regola d'arte.

Utilizzo del documento

Tali documenti, uno per ogni impianto (elettrico, idro-sanitario, termico, ecc.) presente in un edificio, vengono solitamente presentati insieme alla domanda di agibilità di un edificio (o di una porzione di esso).

L' installatore deve possedere i requisiti previsti dalla legge e con questo documento si assume la responsabilità che l'impianto risponda alle vigenti normative tecniche italiane ed europee e a tutte le leggi in materia tecnica.

Contenuti

La dichiarazione di conformità contiene i dati dell'impianto e dei seguenti soggetti: responsabile tecnico, proprietario, committente. Fornisce inoltre informazioni sulla procedura di installazione, sulla tipologia di materiali impiegati, sulle norme seguite, sull'ubicazione dell'impianto.

La dichiarazione di conformità si redige su un modello approvato dal Ministero del Lavoro ed è completata da una serie di allegati, alcuni dei quali obbligatori (pena la nullità della dichiarazione):

  • il progetto (se l'immobile supera certi limiti dimensionali);
  • lo schema di impianto (dove non c'è il progetto);
  • la relazione tipologica (o elenco dei materiali);
  • il certificato di iscrizione alla Camera di commercio.

la Dichiarazione di conformità deve essere composta da un minimo di quattro copie:

  • una copia con gli allegati per chi utilizzerà l'Impianto;
  • una copia al committente con allegati (firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dell'impresa ove fossero distinte);
  • una copia all'installatore (firmata dal committente per ricevuta);
  • una copia all'installatore che spedirà entro sei mesi dall'esecuzione e collaudo degli impianti alla Camera di commercio (firmata dal committente per ricevuta).

Può esserci la necessità di ulteriori copie (anche con allegati) per attività soggette a CPI o per nulla osta sanitario.

Dichiarazione di conformità CE

Viene emessa in accordo alle direttive europee che prevedono la marcatura CE dei prodotti. Viene redatta dal produttore (o importatore) dichiarando la conformità alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto che devono essere tutte elencate. Eventuali requisiti specifici sono indicati nelle rispettive direttive.